Ordinanza in materia di obblighi di sfalcio - Antincendio 2017

Pubblicato: 30/05/2017 Letto: 7995

COMUNE DI NUORO





Prot. n° 20925/SG del 29/05/2017

Ordinanza n. 97/2017


Oggetto: Ordinanza in materia di obblighi di sfalcio, rimozione di materiali e diserbo delle aree limitrofe a pubbliche vie o destinate a pubblico passaggio per la prevenzione di incendi ed il contrasto alla diffusione di insetti.


IL SINDACO




VISTO l’art. 9 comma 10, del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Delibera C.C. n. 50 del 6/11/2001, che obbliga i proprietari di aree private, confinanti con pubbliche vie o con aree destinate al pubblico passaggio, a provvedere alla costante pulizia e allo sfienamento delle medesime;

CONSIDERATO che la presenza all’interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze, di aree non edificate e di terreni di proprietà privata ricoperti da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura ad alto rischio di infiammabilità, può costituire un potenziale pericolo al diffondersi di eventuali incendi nella stagione estiva, determinando altresì il proliferare di agenti infestanti ed insetti di varia natura e la potenziale insorgenza di patologie di carattere sanitario;

VISTO l’articolo 50, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. che consente al Sindaco l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dell’igiene pubblica ed in caso di emergenze sanitarie di natura locale;

VISTO l’articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la competenza all’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, informandone tempestivamente il Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi, che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;

VISTO l’art 7-bis del T.U.E.L.L. (introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003) relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL. stabilite nella misura dal minimo di euro 25,00 al massimo di € 500,00;

VISTO il Piano Regionale Antincendio allegato alla DELIBERAZIONE N. 23/11 DEL 9.5.2017 recante “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016”;

RICHIAMATO l’articolo 3 punto 1 del prefato piano regionale che definisce quale periodo di elevato rischio di incendio boschivo il periodo dal 1° giugno al 31 ottobre;

RICHIAMATO l’articolo 4 del prefato piano regionale rubricato “Azioni vietate” che si riporta:
  • 1) Nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” di cui all’art. 3, è vietato:
    a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);
    b) smaltire braci;
    c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
    d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

  • 2) Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.
RICHIAMATI gli articoli 12, 13, 14 e 16 delle “Prescrizioni Regionali antincendio – triennio 2017-2019”, che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e D)dell’articolo 3 comma 3 della Legge n. 353/2000;

RILEVATO CHE l’articolo 13 delle Prescrizioni Regionali antincendio dispone:
  • ogni proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere entro il 1° giugno al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.

  • I Soggetti competenti ai sensi dell’art. 14 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della strada”, provvedono alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;

ORDINA



Entro il 1° giugno:
  • 1. i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi e materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.

  • 2. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro e con le modalità di cui sopra, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

  • 3. proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

  • 4. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28 delle Prescrizioni Regionali antincendio 2017, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

  • 5. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, con le modalità di cui al comma 1° dell’art. 12 delle Prescrizioni Regionali antincendio 2017, priva di qualsiasi materiale infiammabile avente larghezza non inferiore a 10 mt.

  • 6. i proprietari di aree private, confinanti con pubbliche vie o con aree destinate al pubblico passaggio, sono obbligati a provvedere alla costante pulizia e allo sfienamento delle medesime, realizzando una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite

RENDE NOTO



La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché dei terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:
  • nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Forestale competente per territorio, utilizzando l’apposita modulistica (allegato C) prevista dalle prescrizioni antincendio.;

  • nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio;

  • per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall’Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;

  • per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l’idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteoclimatica, e ne autorizzano l’esecuzione.

DISPONE



Che le violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza siano punite graduando le sanzioni da applicare a seconda del contesto urbano in cui avvengono e della potenziale lesione del bene giuridico tutelato, al fine di rendere efficace la funzione deterrente delle sanzioni pecuniarie, con le modalità di seguito elencate:
  • alle violazioni accertate in area urbane non adiacenti ad attività produttive quali depositi di materiali infiammabili o combustibili, e/o non adiacenti ad aree pubbliche o private destinate alla permanenza di utenza particolarmente protetta (bambini e anziani), e/o con esecuzione delle fasce parafuoco parzialmente eseguite o eseguite non a regola d’arte si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (misura ridotta pari a € 100,00);

  • alle violazioni accertate in area urbane adiacenti ad attività produttive quali depositi di materiali infiammabili o combustibili, e/o adiacenti ad aree pubbliche o private destinate alla permanenza di utenza particolarmente protetta e maggiormente soggetta al rischio di infezioni (bambini e anziani) si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00 (misura ridotta pari a € 166,66);

  • alle violazioni accertate in area periurbana adiacenti ad attività produttive quali depositi di materiali infiammabili o combustibili, e/o adiacenti ad aree pubbliche o private destinate alla permanenza di utenza particolarmente protetta (bambini e anziani) si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00 (misura ridotta pari a € 166,66);

  • In caso di mancato rispetto dei punti 1-2-3-4-5 della presente ordinanza – fatti salvi gli eventuali ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili – i trasgressori saranno puniti così come contemplato dall'art. 25 delle Prescrizioni Regionali Antincendi, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00.

DEMANDA



Al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell’Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione..

AVVERTE



Avverso il presente atto, oltre alla possibilità di proporre istanza al Servizio Ambiente Ecologia del Comune di Nuoro per il riesame dell’atto in autotutela entro il termine di 30 giorni, si può proporre ricorso con le seguenti modalità:
  • ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell’atto notificato;

  • ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dell’atto notificato.


Il SINDACO
Avv. Andrea Soddu




 Scarica l'ordinanza (pdf scan) (pdf - 210KB)
 Scarica l'ordinanza (text) (pdf - 608KB)


torna all'inizio del contenuto