OBBLIGHI TRASPARENZA SOCIETA’ ED ENTI PARTECIPATI DEL COMUNE DI NUORO
L’art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.
Per adempiere a tali obblighi:
- Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
- l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
- Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.
- Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
- Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata.
- Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b) , e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate".
NOVITA' NORMATIVE
Le società partecipate da Pubbliche amministrazioni, e le loro controllate, dovranno attestare alla Civit (ora Anac) entro il 31 gennaio 2014 (così come rinviato, con comunicato Civit del 4 dicembre) di avere adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs 33/2013.
In ogni caso, gli obblighi di pubblicazione avevano decorrenza "immediata", mentre le sanzioni sono entrate a regime il 17 ottobre scorso (180 giorni dall'entrata in vigore del decreto).
Che cosa richiede il decreto?
Secondo l'articolo 11 del Dlgs 33/2013, alle società partecipate si applica quanto prescritto nella legge anticorruzione ai commi da 15 a 33, limitatamente però alle attività di pubblico interesse. Ma la norma, al successivo articolo 22, chiede che nel portale della Pa partecipante via sia il link ai siti delle società, nei quali devono essere pubblicati i dati relativi agli organi di indirizzo politico previsti dall'articolo 14 (durata dell'incarico, curriculum, rimborsi spese, altre cariche, situazione patrimoniale e reddituale propria, del coniuge e dei parenti entro secondo grado, se lo consentono), e quelli di titolari di incarichi (consulenti e dirigenti) previsti all'articolo 15, cioè l'atto di incarico, il compenso, il curriculum e gli altri eventuali incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati.
La Civit ha ritenuto applicabili alle partecipate gli articoli 14 e 15 del decreto trasparenza (delibera 65/2013). Riguardo all'articolo 14 sostiene, con un assunto difficilmente interpretabile, che le società debbono individuare al loro interno «i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico» (sono i membri del Cda?). Si applicano, secondo la Civit, anche gli articoli 26 e 27 (delibera 59/2013), sulla pubblicazione di convenzioni, contributi e sussidi, e l'articolo 47 (delibera 66/2013) che prevede sanzioni da 500 a 10 mila euro nel caso di mancata comunicazione di quanto previsto all'articolo 14.
Passando alla legge anticorruzione, dei commi indicati solo alcuni si occupano di pubblicità e trasparenza. In particolare, i commi 15 e 16, da 27 a 30, e il comma 32, sugli appalti. In verità il comma 31 subordina all'emanazione di Dm attuativi l'applicabilità degli obblighi previsti dai commi 15 (procedimenti amministrativi, bilanci, conti consuntivi), 16 (autorizzazioni concessioni, appalti eccetera), 29 e 30. Tali decreti, al momento, non sono stati adottati ma la Civit e la Funzione pubblica (circolare 2/2013) ritengono le norme immediatamente applicabili. Un discorso a parte vale per il comma 32, sugli appalti: l'Avcp, nella delibera 26/2013, fornisce dettagli, moduli e indicazioni su come attuare tali obblighi. Il termine è fissato nel 31 gennaio di ogni anno e, alla prima scadenza, riguarderà 2012 e 2013.